• Regolamento Mutui Ipotecari INPDAP 2015-2018


    NOTA: il regolamento contenuto in questo articolo è stato in vigore dal 1/10/2015 al 31/12/2018. Per la nuova normativa, vedere la sezione “Nuovo regolamento Mutuo INPDAP dal 1/1/2019“.

    Regolamento erogazione mutui ipotecari INPDAP 2015 2016 2017 2018L’INPS ha pubblicato il nuovo regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione ex-INPDAP.

    Questo regolamento è entrato in vigore giovedì 1 ottobre 2015 ed è rimasto valido fino al 31 dicembre 2018.

    Una delle novità introdotte è la possibilità di rinegoziare il mutuo da tasso fisso a tasso variabile e viceversa.

    Riportiamo di seguito il testo originale integrale del nuovo regolamento.

    Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

    INDICE
    Art.1 – Ambito di applicazione e finalità
    Art.2 – Requisiti per la concessione del mutuo
    Art.3 – Nuovo finanziamento
    Art.4 – Effetti dei regime patrimoniale tra coniugi
    Art.5 – Importo del mutuo erogabile
    Art.6 – Nucleo familiare
    Art.7 – Durata del mutuo e tassi d’interesse
    Art.8 – Contributo per oneri di amministrazione e spese
    Art.9 – Presentazione della domanda
    Art.10 – Criteri di concessione e graduatoria eventuale
    Art.11 – Concessione mutuo
    Art.12 – Contratto di mutuo ed iscrizione di ipoteca
    Art.13 – Obblighi e divieti
    Art.14 – Garanzia ipotecaria
    Art.15 – Polizza assicurativa
    Art.16 – Erogazione delle somme mutuate
    Art.17 – Portabilità del mutuo
    Art.18 – Rimborso della somma mutuata
    Art.19 – Sospensione dell’ammortamento
    Art.20 – Rinegoziazione
    Art.21 – Successione nella titolarità del mutuo
    Art.22 – Mancato pagamento delle rate
    Art.23 – Estinzione del contratto di mutuo
    Art.24 – Vendita dell’immobile
    Art.25 – Dichiarazioni non veritiere e/o omissive
    Art.26 – Ricorsi giudiziari
    Art.27 – Entrata in vigore

    Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità

    1. La concessione di mutui edilizi è disposta con le modalità previste dal presente regolamento, nei limiti dell’apposito stanziamento annuo di bilancio ed al sensi dell’ad. 1, lett. a), del decreto n. 463/1998 del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro dei Tesoro del bilancio e della programmazione economica, a favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in attività di servizio o pensionati, che vantino un’anzianità di iscrizione e contribuzione alla predetta Gestione non inferiore a un anno, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono, all’atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    2. Le disponibilità complessive di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutui ipotecari edilizi sono ripartite quadrimestralmente tra le Direzioni regionali.

    3. Le disponibilità non utilizzate in un quadrimestre sono portate in aumento a quelle del quadrimestre successivo. Entro il 1° gennaio, 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno viene pubblicato sul sito Internet istituzionale www.inps.it l’importo stanziato, per ciascuna Direzione regionale, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo quadrimestre dell’anno.

    4. Il mutuo edilizio è concesso per le seguenti finalità:
    a) acquisto, assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà, di un alloggio non considerato abitazione di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1077 e destinato a residenza dell’iscritto e del suo nucleo familiare, come definito all’art. 6;
    b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’unico alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e dei coniuge non iscritto in comproprietà, avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui alla lett. a) del presente comma;
    c) acquisto ovvero costruzione in proprio di un box auto / posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’Iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, alloggio avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui all’art. lett. a), distante non più di cinquecento metri dall’alloggio stesso.

    Articolo 2. Requisiti per la concessione del mutuo

    1. Qualora il mutuo venga concesso per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. a). l’unità immobiliare per la quale può essere concesso non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso, così come definita al sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072. A tal fine, la superficie dell’immobile viene valutata dai tecnici dell’Istituto al netto dei muri perimetrali e tramezzature interne, delle superfici (balconi, terrazzi e giardini) edificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, degli ambienti destinati a servizi generali e degli accessori d’uso (cantine, soffitte, posto macchina), nonché delle scale interne.

    2. L’immobile deve essere libero e disponibile, non gravato da garanzie reali, e ubicato nel territorio Italiano, fermo restando l’obbligo dell’iscritto e del suo nucleo familiare di trasferirvi la residenza, ai sensi dell’art. 13, comma 2.

    3. Il mutuo è concesso:
    a) qualora né l’iscritto, né un componente del nucleo familiare, così come specificato nel successivo articolo 6, siano proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il requisito è considerato sussistente anche nel caso in cui:
    – a.1. l’interessato o componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno 5 anni;
    – a.2. l’interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50%, di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
    b) qualora l’iscritto, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare; tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale;
    c) qualora, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali, sia attestata dall’Autorità competente l’inagibilità dell’abitazione di proprietà dell’iscritto;
    d) qualora l’iscritto sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei ai proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione; in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue.

    4. Con le eventuali disponibilità residue di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutui ipotecari, e con le modalità di cui all’art. 9, il mutuo è concesso, in deroga alle previsioni di cui al comma precedente, anche qualora l’iscritto o un componente del nucleo familiare, così come specificato nel successivo articolo 6, risulti già proprietario di altra abitazione in Comune diverso da quello di residenza e distante più di 150km dall’immobile per il quale è presentata domanda di mutuo. In ogni caso l’immobile per il quale è presentata domanda di mutuo deve essere destinato a residenza dell’iscritto.

    5. Ove l’immobile oggetto del finanziamento e/o l’immobile cui pertiene risulti essere stato oggetto di donazione, il mutuo può essere concesso per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), esclusivamente qualora la donazione sia stata trascritta da più di venti anni e siano trascorsi venti anni dal 17 marzo 2005, ovvero siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione del dorante, senza che risulti trascritta alcuna domanda di riduzione della donazione medesima o di opposizione alla stessa al sensi dell’art. 563, ultimo comma, c.c.

    6. Il mutuo non può essere concesso se l’importo delle rate da pagare annualmente, comprensive degli interessi, supera il trattamento utile dell’iscritto equivalente alla metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare di cui all’art. 6. Tale reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

    Articolo 3. Nuovo finanziamento

    1. All’iscritto che ha già usufruito di un mutuo da parte dell’Istituto, è data la possibilità di richiedere un nuovo mutuo ipotecario per le finalità previste dal presente regolamento, solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo.

    2. Nel caso di risoluzione del mutuo per morosità, l’iscritto può fruire di un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla risoluzione; il precedente mutuo può essere considerato totalmente estinto solo nel caso in cui l’Istituto abbia recuperato l’intero credito vantato.

    3. In deroga al termine di cui al comma 1, in caso di trasferimento d’ufficio dell’iscritto ad una sede di lavoro ubicata in Comune diverso da quello ove insiste l’immobile oggetto del precedente finanziamento, o in caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio con assegnazione all’ex-coniuge previamente acquistato, l’iscritto, ferma restando l’avvenuta estinzione del precedente mutuo, può richiederne uno nuovo, purché abbia trasferito la propria residenza altrove rispetto al precedente alloggio.

    4. In deroga alla disposizione di cui, al comma 1 del presente articolo, all’iscritto, già titolaredi mutuo ipotecario, è concessa la facoltà di richiedere un ulteriore finanziamento, senza preventiva estinzione del mutuo in corso di ammortamento, per le seguenti finalità diverse da quella per cui è stato concesso il mutuo in corso di ammortamento:
    a) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria c/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’alloggio di proprietà. In tal caso, l’ammontare del nuovo mutuo non può superare la differenza tra l’importo massimo concedibile di cui all’art. 5, comma 1, e il valore del residuo capitale del mutuo in corso di ammortamento, calcolato alla data della domanda del mutuo per ristrutturazione, fermo restando il limite massimo di cui all’art. 5, comma 2, e fatta salva la verifica di garanzia ipotecaria di cui all’art. 15;
    b) acquisto o costruzione box/posto auto; In tal caso, l’ammontare del nuovo mutuo non può superare la differenza tra l’importo massimo concedibile di cui all’art.5, comma 1 o 2, a seconda della finalità per cui è stato concesso originariamente il mutuo, e il valore del residuo capitale del mutuo in corso di ammortamento, calcolato alla data della nuova domanda di mutuo, fermo restando il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3.

    Articolo 4. Effetti del regime patrimoniale tra coniugi

    1. È possibile cointestare il contratto di mutuo, nei limiti d’importo di cui al successivo articolo 5, esclusivamente in presenza di coniugi entrambi iscritti alla gestione unitaria ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

    2. I limiti massimi di erogazione cui all’art. 5 si applicano anche qualora la concessione del mutuo sia richiesta in modo congiunto dai coniugi entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In tal caso l’importo concesso è ripartito tra i due coniugi.

    3. Nel caso in cui uno solo dei coniugi sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il mutuo venga richiesto per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) o c), l’atto di compravendita dell’immobile potrà essere intestato ad entrambi i coniugi. In tal caso, il coniuge non Iscritto interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.

    4. Nel caso in cui uno solo dei coniugi sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il mutuo venga richiesto per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. b), qualora l’immobile sia intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge non iscritto interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.

    5. In ogni caso, non è possibile erogare il mutuo in relazione ad immobili intestati esclusivamente al coniuge non iscritto.

    Articolo 5. Importo del mutuo erogabile

    1. L’importo massimo del mutuo erogabile per le finalità di cui d’art. 1, comma 4, lett. a) è pari a € 300.000,00.

    2. L’importo massimo del mutuo erogabile per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. b) è pari al 40% del valore dell’Immobile attribuito dalla perizia estimativa di cui all’art. 11 e, comunque, non superiore a € 150.000,00.

    3. L’importo massimo del mutuo erogabile per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. c) è pari a € 75.000,00.

    4. In ogni caso, l’importo massimo erogabile non può superare il 100% del valore delle unità immobiliari accertato dal tecnici dell’Istituto né il prezzo di acquisto dichiarato nell’atto di compravendita, al netto delle eventuali spese finanziate al sensi del comma 5.

    5. A tale importo può essere aggiunto, a richiesta dell’iscritto e allo stesso tasso di Interesse, un ulteriore importo non superiore a € 6.000,00, per le spese documentate relative alla copertura assicurativa facoltativa di cui all’art. 15, comma 7. L’importo totale erogabile non può, comunque, superare il limite massimo di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

    6. In caso di surrogazione di cui all’art. 17, ferme restando le finalità di cui all’art. 1, comma 4 e i limiti d’importo di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l’importo massimo del mutuo erogabile non può comunque superare il residuo debito del preesistente mutuo risultante alla data di perfezionamento del nuovo contratto con l’Istituto, come risultante da documentazione prodotta dall’istituto di credito o finanziario concedente mutuo originario.

    7. Dall’importo del mutuo erogato viene trattenute il contributo per oneri di amministrazione di cui all’art.8, comma 1, nonché le imposte di legge e l’importo degli interessi di pre-ammortamento di cui all’art. 18, comma 2.

    Articolo 6. Nucleo familiare

    1. Ai fini previsti dal presente regolamento, per componenti il nucleo familiare si intendono coniuge non separato legalmente per effetto di intervenuta sentenza o di decreto di omologazione del verbale di separazione consensuale, i figli minori d’età, o maggiori d’età se fiscalmente a carico, legittimi, legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento.

    Articolo 7. Durata del mutuo e tassi d’interesse

    1. La durata del piano di ammortamento dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni, tranne che per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, per i quali la durata massima richiedibile è di 15 anni.

    2. Il rimborso avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, in rate semestrali costanti e posticipate, in funzione dei tassi d’interesse fissati con provvedimento dell’Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale www.inps.it nella sezione dedicata.

    3. L’Inps si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente i tassi di interesse fissati dal provvedimento di cui al comma 2.

    4. Il tasso di interesse, su richiesta dei mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

    5. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli iscritti che già beneficiano di un mutuo erogato dall’Istituto, possono esercitare l’opzione di cui al precedente comma, con conseguente ridefinizione del piano di ammortamento. Tale opzione consente di passare dal tasso fisso a quello variabile, e viceversa, e pile essere esercitata per una sola volta.

    6. Nel caso in cui l’iscritto che intende esercitare l’opzione risulti moroso, l’accoglimento della relativa richiesta è subordinato alla preventiva regolarizzazione della posizione debitoria.

    Articolo 8. Contributo per onere di amministrazione e spese

    1. Sull’importo del mutuo erogato è trattenuto anticipatamente il contributo per oneri di amministrazione, nella misura dello 0,50% dell’importo mutuato.

    2. Sono a carico del richiedente le spese per la perizia giurata di cui all’art. 9, comma 5, lett. a), le spese di iscrizione ipotecaria e le spese notarili, ivi comprese le spese di registrazione e copia degli atti, nonché il costo della polizza assicurativa di cui all’art. 15.

    Articolo 9. Presentazione della domanda

    1. La domanda di concessione del mutuo deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo reperibile sull’Area riservata del sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it accessibile mediante PIN.

    2. Anche le domande di mutuo finanziate con le eventuali disponibilità residue a fine anno, di cui all’art. 2, comma 4, devono essere presentate nei termini di cui comma 1 del presente articolo.

    3. La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni parte, deve essere completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione previste nel modulo di domanda e di tutta la documentazione di cui agli allegati alla domanda medesima, reperibili al sensi del comma 1.

    4. Il Direttore provinciale, scaduti i termini per la presentazione delle domande, comunica, entro 5 giorni, a ciascun richiedente se vi è o meno disponibilità finanziaria sufficiente ad evadere tutte le domande pervenute, in relazione al quadrimestre di riferimento.

    5. Il richiedente, ove intenda dar seguito alla domanda già presentata, deve produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione:
    a) perizia giurata attestante la regolarità catastale, urbanistico-edilizia ed energetica relativa all’immobile. La perizia deve essere redatta da tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, secondo le modalità indicate nel modello pubblicato sui sito internet istituzionale www.inps.it nella sezione dedicata;
    b) relazione notarile preliminare.

    6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti vengono effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente all’atto di presentazione della domanda. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all’indirizzo medesimo.

    Articolo 10. Criteri di concessione e graduatoria eventuale

    1. Nel caso in cui si determini un’eccedenza di richieste di mutuo rispetto alle disponibilità finanziarie assegnate per ogni quadrimestre a ciascuna sede dalla Direzione regionale e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, si procede all’ammissione delle domande in esito a graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri:
    a) composizione del nucleo familiare, come individuato ai sensi dell’art. 6;
    b) reddito imponibile del nucleo familiare, come individuato ai sensi dell’art. 6;

    2. Ai fini della compilazione della graduatoria attribuito il seguente punteggio:
    a) composizione del nucleo familiare:
    – punti 5 per ogni componente;
    – punti 8 per ogni componente portatore di handicap grave;
    – punti 3 per il richiedente che alla data del giorno del quadrimestre di riferimento abbia
    contratto matrimonio da non oltre 3 anni.
    I predetti punteggi sono cumulabili.
    b) reddito familiare imponibile:
    – punti 30 per reddito fino a 25.000,00 euro;
    – punti 24 per reddito da 25.000,01 euro a 35.000,00 euro;
    – punti 18 per reddito da 35.000,01 euro a 45.000,00 euro,
    – punti 12 per reddito da 45.000,01 euro a 55.000,00 euro;
    – punti 6 per reddito da 55.000,01 euro a 65.000,00 euro,
    – punti 0 per reddito superiore a 65.000,00 euro.

    3. A parità di punteggio, la priorità è stabilita in base all’anzianità di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. In caso di persistente parità è applicato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    4. Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2, comma 3, lett. c), l’Istituto può deliberare la concessione del mutuo, indipendentemente dall’osservanza dell’ordine di classificazione in graduatoria.

    Articolo 11. Concessione del mutuo

    1. Nel caso in cui il budget quadrimestrale sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande pervenute, il Direttore della sede territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’immobile per quale è stata presentata domanda di concessione del mutuo, verificata la documentazione pervenuta e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 9, comma 5, lett. a) e b), dispone la perizia estimativa a cura del personale appartenente al ramo tecnico-edilizio dell’Istituto, trasmettendo la necessaria documentazione.

    2. La perizia estimativa di cui al comma 1 deve essere consegnata al Direttore della sede entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico.

    3. Nel caso in cui non sussistano requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal regolamento, il Direttore della sede invia al richiedente la comunicazione di mancato accoglimento, con indicazione dei motivi del rigetto. Avverso il provvedimento di rigetto, è ammesso ricorso ai Direttore regionale territorialmente competente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento del predetto provvedimento. Il Direttore regionale assume le relative decisioni entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso, dandone immediata comunicazione anche al Direttore della sede.

    4. Nel caso in cui il budget quadrimestrale non sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande pervenute, il Direttore provinciale approva, con apposita determinazione, la graduatoria di cui all’art. 10 e ne cura la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.inps.it. Entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria, possono essere presentati, a pena di decadenza, eventuali ricorsi al Direttore regionale territorialmente competente il quale, nei 15 giorni, successivi, assume le relative decisioni, dandone immediata comunicazione al Direttore della sede. Questi approva, con nuova determinazione, le eventuali modifiche alla graduatone in esito all’accoglimento del ricorsi, ne cura la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.inps.it e dispone la perizia estimativa di cui al comma 1.

    5. Acquisita la perizia estimativa, il Direttore della sede, sulla base delle risultanze dell’istruttoria amministrativa, dispone, con propria determinazione, la concessione del mutuo, dandone comunicazione al richiedente ed inviando, contestualmente, copia della proposta di mutuo e del relativo piano di ammortamento.

    6. Nel caso di non utile collocazione in graduatoria, l’iscritto può ripresentare nuova domanda di concessione del mutuo ipotecario, con diritto di precedenza con riferimento esclusivo all’eventuale graduatoria del quadrimestre immediatamente successivo a quello di presentazione dell’originaria istanza. L’iscritto è esentato dai ripresentare la documentazione già prodotta, ferma restando, a carico dell’iscritto medesimo, la produzione di formale dichiarazione attestante che i requisiti certificati nella precedente domanda non hanno subito, medio tempore, alcuna variazione e fatta salva la possibilità che l’Istituto effettui verifiche in ordine a quanto dichiarato. Resta a carico del richiedente l’invio della relazione notarile preliminare aggiornata.

    7. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti vengono effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente all’atto di presentazione della domanda. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all’indirizzo medesimo. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di mutuo è comunicato al richiedente anche tramite raccomandata A/R.

    Articolo 12. Contratto di mutuo ed Iscrizione di ipoteca

    1. Il contratto di mutuo ipotecario si perfeziona all’esito della procedura di cui ai commi successivi.

    2. Il Direttore della sede territorialmente competente trasmette al notaio che ha predisposto la relazione notarile preliminare di cui all’art. 9, comma 5, lett. b), sottoscritte in originale, la determinazione dirigenziale di concessione dei mutuo e la proposta di mutuo, contenente tutti dati identificativi del bene oggetto del finanziamento, l’Indicazione della somma concessa a titolo di mutuo, le condizioni alle quali viene erogato il mutuo, gli obblighi a carico delle parti, le modalità di erogazione e di rimborso del mutuo stesso (piano di ammortamento), predisposto conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento. Contestualmente trasmette al notaio l’/gli assegno/i circolare/i, non trasferibile/i, per una somma corrispondente all’importo di mutuo concesso, svincolabile/i a favore dello/degli intestatario/i solo a seguito del verificarsi di tutte le condizioni previste dalla proposta di mutuo e a seguito della comunicazione a cura del notaio di cui al successivo comma 8. Nel caso in cui il richiedente abbia optato per la copertura assicurativa di cui all’art. 15, comma 7, il Direttore della sede trasmette al notaio l’/gli assegno/i circolare/i non trasferibile/i intestato/i al mutuatario e svincolabile/i alle medesime condizioni previste nei presente comma.

    3. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, il Direttore della sede conferisce al notaio l’incarico di stipulare atto di consenso all’iscrizione di ipoteca nel grado richiesto e previsto dalla proposta di mutuo.

    4. Il notaio provvede ad aggiornare la relazione preliminare a non più di due giorni lavorativi precedenti la sottoscrizione dell’atto di accettazione di proposta di mutuo e di consenso all’Iscrizione di ipoteca e, nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) e c), alla stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione in proprietà dell’alloggio dalla società cooperativa ai socio richiedente. Contestualmente il notaio trasmette copia della relazione preliminare aggiornata all’indirizzo PEC della sede Inps competente.

    5. Almeno cinque giorni lavorativi prima della predetta data, il richiedente provvede a comunicare alla sede Inps competente i dati dello/degli intestatario/i dell’assegno/i e a trasmettere il contratto di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 15, comma 1, e l’eventuale contratto di assicurazione facoltativa di cui all’art. 15, comma 7.

    6. Il mutuatario, alla presenza del notaio, dato atto che l’Istituto mutuante ha determinato di accordargli un mutuo per un certo importo alle condizioni precisate nella proposta contrattuale, sottoscrive l’atto di accettazione di proposta di mutuo e, congiuntamente all’eventuale terzo datore di ipoteca, di consenso all’iscrizione di ipoteca, dichiarando di accettare tutte le condizioni alle quali viene concesso il finanziamento, condizioni pienamente conformi a quelle indicate nella proposta di mutuo e nuovamente esplicitate. Il predetto atto è comprensivo del piano di ammortamento. Contestualmente, il mutuatario rilascia quietanza di pagamento riconoscendosi debitore nel confronti dell’Istituto mutuante per sé e per i suoi aventi causa. In particolare, la parte mutuataria accetta che l’/gli assegno/i circolare/i, recante/i la clausola di non trasferibilità, rimanga/rimangano in deposito presso il notaio rogante e venga/vengano consegnato/i allo/agli intestatario, solo a seguito dell’iscrizione ipotecaria e sempre che detta ipoteca non risulti preceduta da qualsiasi formalità pregiudizievole nel frattempo eventualmente intervenuta. In caso di concessione di mutuo per costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento, la parte mutuataria accetta che l’/gli assegno/i relativo/i all’acconto di cui all’art. 16, comma 2, lett. a), recante/i clausola di non trasferibilità, rimanga/rimangano in deposito presso il notaio rogante e venga/vangano consegnato/i allo/agli intestatario/i a seguito dell’Iscrizione ipotecarla e sempre che detta ipoteca non risulti preceduta da qualsiasi formalità pregiudizievole nel frattempo eventualmente intervenuta. Il mutuatario, inoltre, accetta che l’/gli assegno/i circolare/i, recante/i la clausola di non trasferibilità, relativo/i al saldo, di cui all’art. 16, comma 2, lett. b), venga/vengano consegnato/i allo/agli intestatario/i al verificarsi delle condizioni di cui al medesimo articolo, con contestuale rilascio di quietanza autenticata dal notaio, con spese a carico del mutuatario stesso.

    7. L’accettazione della proposta di mutuo dovrà ritenersi conosciuta dall’Istituto nel momento in cui verrà autenticata la firma di sottoscrizione del mutuatario e degli eventuali garanti da parte del notaio, presso il cui studio, solo a tale specifico fine, l’Istituto mutuante ha eletto domicilio. Il notaio, nella medesima giornata di stipula dell’atto, con comunicazione PEC, informa il Direttore della sede dell’avvenuta stipula dell’atto di compravendita dell’immobile o dell’atto di assegnazione in proprietà dell’alloggio dalla società cooperativa al socio richiedente, nei casi di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) e c), nonché dell’avvenuta conclusione del contratto di mutuo.

    8. Effettuata l’iscrizione dell’ipoteca, il notaio consegna l’/gli assegno/i di cui al comma 2 allo/agli intestatario/i.

    9. Il notaio, entro 45 giorni decorrenti dalla data in cui sono stati perfezionati gli adempimenti di cui al comma 6, trasmette alla sede Inps competente la seguente documentazione:
    a) copia autentica, completa degli estremi di registrazione e trascrizione, dell’eventuale contratto di compravendita o dell’eventuale atto di assegnazione in proprietà dell’alloggio dalla società cooperativa al socio richiedente;
    b) copia autentica dell’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca, con allegato il contratto di mutuo, munito di formula esecutiva;
    c) nota di iscrizione dell’ipoteca:
    d) relazione notarile definitiva.

    Articolo 13. Obblighi e divieti

    1. Sono a carico del mutuatario i seguenti obblighi e divieti:
    a) l’obbligo del mutuatario, ovvero del mutuatario insieme al coniuge eventuale terzo datore di ipoteca, di concedere l’iscrizione ipotecaria o di prestare il consenso a tale iscrizione ai sensi dell’art. 14;
    b) l’obbligo del mutuatario e dei componenti il suo nucleo familiare, come definito ai sensi dell’art. 5, di lasciare libero l’appartamento, eventualmente occupato a qualsiasi titolo, in stabili di proprietà dell’Istituto, di altri Enti pubblici, ovvero di Soggetti privati, al momento della disponibilità dell’alloggio acquistato o costruito;
    c) il divieto di alienazione totale o parziale dell’immobile ipotecato, salvo estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita, attesa la finalità e lo scopo sociale del finanziamento;
    d) l’obbligo del mutuatario di abitare l’alloggio oggetto di ipoteca e di mantenervi la residenza per almeno cinque anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio del mutuatario stesso in una sede di lavoro ubicata in altro Comune. L’obbligo di acquisire la residenza presso l’alloggio oggetto del finanziamento non sussiste per personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e per quello appartenente all forze di Polizia ad ordinamento militare e civile;
    e) il divieto di cedere in locazione o comodato l’immobile oggetto di ipoteca per almeno cinque anni dal perfezionamento del contratto di mutuo, salvo che il mutuatario abbia provveduto all’estinzione anticipata dei mutuo;
    f) l’obbligo del mutuatario di provvedere al pagamento di tasse, imposte, tributi, contributi o pesi gravanti sull’ immobile ipotecato; mantenere l’Immobile stesso in buono stato e di effettuare le riparazioni e le altre opere necessarie a consentirne la conservazione; non apportare, né consentire ad altri di apportare modifiche della consistenza e destinazione dell’immobile ipotecato anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 2813 c.c.; non alterare la condizione giuridica dell’immobile ipotecato;
    g) l’obbligo del mutuatario di cui all’art. 14, comma 5.

    2. Il mutuatario, entro dodici mesi dalla data di concessione del mutuo, ha l’obbligo di acquisire la residenza presso l’unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendo la relativa autocertificazione ala sede Inps territorialmente competente. Si deroga a detto limite temporale qualora il mutuatario, dopo la concessione del mutuo, sia trasferito d’ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altro Comune.

    3. Il mutuatario ha l’obbligo di comunicare alla sede Inps territorialmente competente, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto, entro il termine di 30 giorni dalla predetta variazione. Nel caso di trasferimento all’estero, il mutuatario ha l’abbi go di eleggere domicilio nel territorio dello Stato Italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso le segreteria comunale del luogo ove è ubicato l’Immobile oggetto del finanziamento.

    4. L’inosservanza delle prescrizioni sopra elencate che verranno riportate specificamente nella proposta di mutuo e debitamente accettate dal mutuatario, comporta la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

    Articolo 14. Garanzia ipotecaria

    1. A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal contratto di mutuo, il mutuatario e l’eventuale terzo datore d’ipoteca concede all’INPS, nei casi di cui all’art. 1 comma 4, lett. a) e c), ipoteca volontaria di primo grado sull’immobile da acquistare o acquistato ovvero sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo, ovvero sul preesistente immobile.

    2. Può essere iscritta ipoteca di grado successivo al primo, e comunque non postergato a secondo grado, solo nel caso di mutuo concesso per la finalità di ristrutturazione di cui all’art. 1, comma 4, lett. 5) e qualora l’Istituto non abbia già iscritto ipoteca di primo grado sull’immobile da ristrutturare. In tal caso, la differenza tra il valore dell’immobile accertato dai tecnici e quello per il quale è iscritta ipoteca di primo grado deve essere sufficiente a garantire il valore dell’ipoteca di grado postergato da scrivere.

    3. Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso.

    4. Innanzi al notaio rogante interviene, in qualità di eventuale terzo datore d’ipoteca, il coniuge.

    5. L’iscritto è obbligato a provvedere, altresì, a proprie spese, alla rinnovazione a favore dell’Inps della iscrizione ipotecarla qualora, alla scadenza della stessa, il mutuo non fosse totalmente estinto o residuassero ragioni di credito in favore dell’Inps stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo determina la risoluzione del contratto.

    Articolo 15. Polizza assicurativa

    1. Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso, pena la risoluzione del contratto, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell’Inps limitatamente al residuo debito, a prima richiesta e senza eccezioni.

    2. Il mutuatario ha l’obbligo di trasmettere alla sede Inps competente copia del contratto di assicurazione a copertura dei rischi di cui al comma 1, nel termini di cui all’art. 12, comma 5, pena la risoluzione del contratto di mutuo.

    3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, esclusivamente per la finalità della costruzione in proprio, la polizza assicurativa decorre dal giorno del saldo dell’importo di mutuo concesso.

    4. Il valore dell’immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello indicato nella perizia estimativa di cui all’art. 11, comma 1.

    5. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell’ammortamento. Nell’eventualità da ultime contemplata, l’iscritto e tenuto a produrre alla sede Inps territorialmente competente successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto di mutuo.

    6. Il mutuatario è tenuto a comunicare alla sede Inps territorialmente competente l’avvenuto esercizio della facoltà di recesso dal contratto di assicurazione ed è altresì tenuto, pena la risoluzione del contratto di mutuo, ad effettuarne il rinnovo, presso la stessa o altra compagnia di assicurazione.

    7. Il mutuatario ha facoltà di stipulare contratto di assicurazione presso la stessa o altra compagnia assicurativa, a copertura di ulteriori rischi, comunque comprensivi di:
    a) invalidità permanente totale a seguito di Infortunio o malattia;
    b) inabilità temporanea totale di lavoro a seguito di infortunio o malattia;
    c) perdita involontaria di impiego.
    In tal caso, ove il mutuatario intenda beneficiare della possibilità di cui all’art. 5, comma 5, ha l’obbligo di trasmettere il contratto di assicurazione nei termini di cui all’art. 12, comma 5.

    Articolo 16. Erogazione delle somme mutuate

    1. Nel caso di acquisto di immobile, le somme erogate dall’Istituto sono versate a favore del venditore.

    2. In caso di costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento, le somme erogate dall’Istituto sono versate a favore della parte mutuataria, con le seguenti modalità:
    a) perfezionato il contratto di mutuo ed iscritta ipoteca di primo grado sull’area e/o sul preesistente immobile e/o sull’immobile costruendo, è erogato un acconto di importo contenuto entro i limiti del valore dell’area e/o della porzione di immobile già edificato, come determinato dai tecnici dell’Istituto e, comunque, non superiore al 50% dell’importo complessivamente concesso;
    b) a lavori ultimali e debitamente accertati dai tecnici dell’Istituto, è corrisposto il saldo; a tal fine, è necessario produrre la documentazione indicata nell’allegato reperibile sul sito internet Istituzionale www.inps.it;
    c) l’ammortamento è commisurato all’intero Importo del mutuo concesso, salvo conguaglio successivo degli interessi. La prima rata ha scadenza 31 dicembre dell’anno in corso se l’acconto è stato erogato nel corso del primo semestre dell’anno e 30 giugno dell’anno successivo, se l’acconto è stato erogato nel corso del secondo semestre dell’anno.

    3. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, trasformazione o ristrutturazione, le somme erogate dall’Istituto sono versate a favore della parte mutuataria. In tal caso, il mutuatario ha l’obbligo di produrre, entro sei mesi dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e dell’atto di consenso all’iscrizione di ipoteca, la documentazione di cui all’allegato reperibile sul sito Internet dell’INPS, ferma restando la verifica da parte dell’Istituto in ordirle al lavori eseguiti. In caso di mancata o parziale produzione della documentazione nei predetti termini o nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il mutuatario ha l’obbligo di restituire le somme erogate.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, qualora il mutuatane che abbia ottenuto la concessione del mutuo, non utilizzi le relative somme entro termine di tre mesi dalla data in cui le stesse sono erogate al mutuatario, è considerato a tutti gli effetti rinunciatario ed è tenuto a restituire le somme erogate. Tale termine è prorogato una sola volta di ulteriori tre mesi con provvedimento del Direttore della sede competente, in casi del tutto eccezionali nel quali sia documentata l’oggettiva impossibilità di utilizzo delle somme.

    5. Nel casi di mutuo concesso per la costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento di alloggio, lo stesso si intende revocato per la parte non utilizzata, qualora i relativi lavori subiscano rinvii o interruzioni, non dovuti a causa di forza maggiore, che si prolunghino oltre il termine di diciotto mesi dalla data dell’accorto erogato. Il mutuo è, altresì, revocato, qualora la costruzione sia realizzata in difformità del progetto approvato e le eventuali varianti non risultino approvate dalle competenti Autorità comunali ovvero, ancorché approvate, determinino il venire meno delle caratteristiche non di lusso dell’alloggio.

    6. Nel caso previsto dall’art. 17, le somme erogate dall’Inps sono versate in favore della banca/istituto finanziario mutuante, con le modalità previste dal predetto articolo.

    Articolo 17. Portabilità del mutuo

    1. Se ricorrono tutte le condizioni previste dal presente regolamento, comprese quelle di cui agli artt. 4, 14 e 15, gli iscritti che hanno già contratto un mutuo con banche o istituti, per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), b) e c.), possono esercitare la facoltà di cui all’art. 1202 c.c., come previsto dall’art. 120 quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, trasferendo nei confronti dell’Inps il debito esistente, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento.

    2. Le domande di surrogazione sono esaminate nello stesso ordine delle altre domande di mutuo e concorrono al formarsi delle eventuali graduatorie di cui all’articolo 10.

    3. Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, della documentazione indicata nello specifico allegato, reperibile sul sito Internet istituzionale www.inps.it nella sezione dedicata. Nel caso in cui la perizia tecnico-estimativa prodotta dal richiedente rechi una data anteriore di oltre cinque anni rispetto alla data della domanda, il Direttore della sede dispone d’ufficio una verifica in ordine alla conformità dei contenuti della perizia rispetto alle previsioni regolamentari e alle disposizioni di legge vigenti.

    4. Espletata l’Istruttoria e verificata la ricorrenza dei requisiti dichiarati in domanda, il Direttore della sede territorialmente competente richiede al notaio la relazione notarile preliminare. Il notaio, inoltre, provvede ad aggiornare la relazione preliminare a non più di due giorni lavorativi precedenti la sottoscrizione dell’atto di accettazione della proposta di mutuo per surrogazione e, contestualmente, trasmette copia della predetta relazione preliminare aggiornata all’indirizzo PEC della sede Inps competente.

    5. L’importo erogato è pari al residuo debito in conto capitale dei preesistente mutuo, risultante alla data di perfezionamento del contratto di mutuo. L’importo erogabile non può comunque superare i limiti massimi previsti dall’art. 5.

    6. Il Direttore della sede territorialmente competente trasmette al notaio, sottoscritte in originale, la determinazione dirigenziale di concessione dei mutuo per surrogazione e la proposta di mutuo per surrogazione, contenente tutti i dati identificativi del bene oggetto del finanziamento, l’indicazione della somma concessa a titolo di mutuo, le condizioni alle quali viene erogato il mutuo, gli obblighi a carico delle parti, le modalità di erogazione e di rimborso del mutuo stesso (piano di ammortamento), predisposta conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento. Contestualmente, trasmette al notaio l’/gli assegno/i circolare/i, non trasferibile/i, per una somma corrispondente al residuo debito alla data fissata per la sottoscrizione dell’atto di accettazione della proposta di mutuo per surrogazione, svincolabile/i seduta stante, allorquando sia presente, all’atto della sottoscrizione, un rappresentante della banca/istituto finanziario munito di idonea procura per rilasciare quietanza di pagamento, impegno a non richiedere la cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta, nonché consenso all’annotazione della surrogazione a margine della predetta iscrizione originaria. L’accettazione della proposta di mutuo per surrogazione dovrà ritenersi conosciuta dall’Istituto nel momento in cui verrà autenticata la firma di sottoscrizione del mutuatario e dell’ eventuale terzo datore di ipoteca da parte del notaio, presso il cui studio, solo a tale specifico fine, l’Istituto mutuante ha eletto domicilio. Qualora non fosse presente un rappresentante della banca/istituto finanziario all’atto della sottoscrizione, l’/gli assegno/i circolare/i, non trasferibile/i viene/vengono trattenuto/i dal notaio e svincolato, dietro rilascio di quietanza da parte della banca/istituto finanziario medesimi, nonché assunzione dell’impegno a non richiedere la cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta ed a prestare consenso all’annotazione della surrogazione a margine della predetta iscrizione ipotecaria.

    7. Nel caso In cui la banca o l’istituto finanziano non preveda l’intervento di un proprio rappresentante, il Direttore della sede cura, nel giorno fissato per la sottoscrizione dell’accettazione della proposta di mutuo per surrogazione, la trasmissione al notaio dell’attestazione recante il numero identificativo del bonifico bancario effettuato in favore della banca/istituto finanziarlo, per la somma corrispondente al residuo debito alla data fissata per la predetta sottoscrizione. E’ cura del notaio provvedere ad acquisire tempestivamente dalla banca/istituto finanziarlo quietanza in originale dell’importo ricevuto, nonché l’assunzione dell’impegno a non richiedere la cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta ed a prestare consenso all’annotazione della surrogazione a margine della predetta iscrizione ipotecaria.

    8. Il notaio entro tre giorni lavorativi, con comunicazione PEC, informa il Direttore delle sede dell’avvenuto perfezionamento del contratto di surroga e, entro successivi 30 giorni, trasmette alla sede Inps competente la seguente documentazione:
    a. copia autentica del contratto di surroga munito di formula esecutiva;
    b. copia autentica dell’atto di iscrizione ipotecarla originaria, completa dell’annotazione di avvenuta surrogazione,
    c. reazione notarle aggiornata.

    9. Non sono addebitate al richiedente le spese di cui all’art. 8, fermo restando che l’Istituto si impegna al pagamento delle stesse solo nel caso in en si addivenga al perfezionamento del contratto.

    Articolo 18. Rimborso della somma mutuata

    1. Il rimborso della somma mutuata avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, in rate di ammortamento costanti, semestrali e posticipate per una durata prescelta fra quelle previste dall’articolo 7, comma 1, e al tasso d’interesse vigente al momento del contratto, ferme restando le previsioni di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4.

    2. La prima rata dei mutui erogati nel primo semestre dell’anno ha scadenza 31 dicembre dello stesso anno. Per i mutui erogati nel corso del secondo semestre dell’anno, la scadenza della prima rata è fissata al 30 giugno dell’anno successivo. Per il periodo compreso fra la data di erogazione e l’inizio dell’ammortamento, sull’importo erogato è trattenuto anticipatamente l’ammontare degli interessi di pre-ammortamento calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso del mutuo.

    3. Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite MAV.

    4. In corso di ammortamento, l’Inps si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le modalità di riscossione.

    Articolo 19. Sospensione dell’ammortamento

    1. E’ consentita, a richiesta mutuatario non moroso o dei familiari succeduti nella titolarità del mutuo, ai sensi dell’art. 21, la sospensione dell’ammortamento per una durata massima di due rate, nei seguenti casi:
    a) malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
    b) decesso del mutuatario o del coniuge;
    c) perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
    d) eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti, verificatisi nel luogo ove territorialmente insiste l’immobile oggetto del contratto di mutuo;
    e) situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente.

    2. In caso di concessione della sospensione, ai sensi del comma 1 sono applicati, dalla decorrenza della sospensione dell’ammortamento e fino al momento del versamento delle/e rata/e sospesa/e, interessi semplici nella misura del tasso d’interesse applicato al contratto di mutuo maggiorato di 1 punto, fermo restando che la misura di tale tasso non potrà mai essere superiore al limite fissato al sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la sua misura sia ricondotta al limite medesimo. L’iscritto potrà scegliere la data di pagamento della/e rata/e sospesa/e purché entro la da di scadenza dei piano di ammortamento. In tal caso, è tenuto a rivolgersi alla sede Inps competente per il conteggio dell’importo da versare.

    3. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1, lett. e), la richiesta di sospensione va rivolta al Direttore della sede Inps territorialmente competente, che, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta, entro 30 giorni dalla data presentazione della domanda, la determinazione di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento, la predetta determinazione indica la data di decorrenza della sospensione dell’ammortamento. Avverso la determinazione è ammesso ricorso al Direttore regionale territorialmente competente, entro 15 giorni dal ricevimento del predetto provvedimento. Il Direttore regionale assume le relative decisioni entro 5 giorni dai ricevimento del ricorso, dandone immediata comunicazione al Direttore della sede.

    4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lett. e), la richiesta di sospensione va rivolta, per il tramite del Direttore della sede Inps territorialmente competente, all’apposita commissione costituita presso la Direzione centrale Credito e Welfare e composta da un dirigente della predetta Direzione, da un dirigente medico-legale e da un legale dell’Istituto, che opererà secondo criteri predeterminati e resi pubblici. La commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento delta domanda Inoltrata a cura dei predetto Direttore di sede.

    Articolo 20. Rinegoziazione

    1. È consentita, a richiesta del mutuatario non moroso, la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro limiti temporali previsti dall’articolo 7, comma 1, nei seguenti casi:
    a) malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
    b) decesso del mutuatario o del coniuge;
    c) perdita del lavoro involontaria del mutuatario o del coniuge;
    d) eventi calamitosi dichiarati dalle Autorità competenti, verificatisi nel luogo ove territorialmente insiste l’immobile oggetto del contratto di mutuo;
    e) situazioni di morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente.

    2. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1, lett. e), la richiesta di rinegoziazione va rivolta al Direttore della sede Inps territorialmente competente, che, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la determinazione di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento, la predetta determinazione indica la data di decorrenza e le modalità della rinegoziazione. Avverso la determinazione è ammesso ricorso al Direttore regionale territorialmente competente, entro 15 giorni dal ricevimento del predetto provvedimento. Il Direttore regionale assume le relative decisioni entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso, dandone immediata comunicazione al Direttore della sede.

    3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. e), si osserva la procedura di cui all’art.19, comma. 4.

    Art. 21 Successione nella titolarità del mutuo

    1. In caso di decesso del mutuatario durante periodo di ammortamento è consentita la successione nella titolarità del mutuo al coniuge superstite. In difetto del coniuge, è consentita la successione ai figli, se componenti del nucleo familiare ai sensi dell’art. 6. Ove minori, essi possono ottenere subentro nella successione della titolarità del mutuo, sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare. Nei predetti casi, il successore nella titolarità del mutuo dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 6.

    2. Qualora l’immobile sia ereditato da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, l’ammortamento è interrotto e gli eredi dell’immobile provvederanno all’immediata estinzione totale del finanziamento.

    Art. 22 Mancato pagamento delle rate

    Il mancato pagamento di ciascuna rata di ammortamento comporta l’applicazione, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura annua pari al tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti percentuali, fermo restando che la misura di tale tasso non potrà mai essere superiore al limite fissato al sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso re teorico superamento di detto limite, che la sua misura sia ricondotta al limite medesimo.

    2. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall’Istituto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata, comporta la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure atte a consentire il recupero coattivo del credito.

    Articolo 23. Estinzione del contratto di mutuo

    1. In qualunque momento, durante il periodo di ammortamento, il mutuatario può estinguere parzialmente o totalmente mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza che ciò comporti alcuna penalità. E’ considerata, quale estinzione totale anticipata, anche la surroga passiva.

    Articolo 24. Vendita dell’immobile

    1. La vendita dell’unità immobiliare oggetto del finanziamento è subordinata all’estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa; per gli immobili acquistati a seguito di dismissione di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, va, altresì, tenuto conto degli specifici vincoli di legge.

    2. In caso di estinzione totale del mutuo contestuale alla vendita dell’immobile, l’Inps, previa acquisizione dell’importo residuo del mutuo, rilascia assenso alla cancellazione dell’ipoteca salvo buon fine. Qualora l’acquirente preferisca effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, quest’ultimo dovrà avere valuta antecedente di almeno un giorno rispetto alla data del rogito.

    Articolo 25. Dichiarazioni non veritiere e/o omissive

    1. In caso di dichiarazioni non veritiere e/o omissive riferite ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, salva ogni ulteriore responsabilità anche di natura penale dell’iscritto, il contratto viene risolto, in qualunque momento, con l’applicazione di una penale pari al 5% della somma concessa in mutuo. Le sedi Inps competenti procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

    2. Dalla data di ricezione della formale comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo e sino a quella del versamento della somma richiesta, il mutuatario è tenuto a corrispondere sull’importo del residuo debito gli Interessi nella misura prevista nel contratto di mutuo, maggiorati di 2 punti.

    3. Sono a carico del mutuatario anche le spese per la risoluzione del contratto e per il recupero delle somme dovute.

    Articolo 26. Ricorsi giudiziari

    1. In caso di controversie giudiziarie, il foro territorialmente competente è quello individuato in relazione alla sede Inps competente all’adozione del provvedimento di concessione del mutuo ipotecarlo edilizio.

    Articolo 27. Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2015.


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